AVVALIMENTO OPERATIVO E AVVALIMENTO DI GARANZIA: STESSO CONTRATTO MA DIFFERENTE REGOLAMENTAZIONE
Per avvalimento si intende la facoltà di un’impresa
(detta ausiliata) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti provenienti da un’altra impresa (detta ausiliaria), la quale,
ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo
necessario.
L’avvalimento ha lo scopo di consentire a un operatore
economico, singolarmente o in raggruppamento, di colmare i requisiti economici,
finanziari, tecnici e professionali mancanti ma necessari per partecipare ad
una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
La distinzione tra avvalimento di garanzia e
avvalimento tecnico o operativo trova fondamento nell’art. 49, comma 2, lett.
a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l’avvalimento richiede la
“specifica indicazione” dei requisiti che ne sono oggetto, nonché nella norma
sopravvenuta e sostanzialmente equivalente dell’art. 89, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n.
50/2016, in base alla quale “il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione”.
Da un lato quindi si ha l’avvalimento di garanzia, che
riguarda la capacità economica e finanziaria e serve a rassicurare la stazione
appaltante sulla capacità della parte di far fronte alle obbligazioni derivanti
dal contratto. Come tale, esso non richiede di essere riferito a beni capitali
descritti e individuati con precisione; dall’altro, si ha l’avvalimento
operativo o tecnico, che riguarda le risorse materiali in concreto necessarie
per eseguire il contratto, per es. le dotazioni di personale ovvero di
macchinari e, perciò, richiede l’individuazione specifica dei mezzi.
Pertanto, la validità del contratto di avvalimento va
verificata alla luce della su esposta distinzione tra avvalimento di garanzia e
avvalimento tecnico od operativo: il primo si ha “nel caso in cui l’ausiliaria
mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria,
rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli
impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di
inadempimento. È tale l’avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di carattere
economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico.
L’avvalimento operativo ricorre, invece, quando l’ausiliaria si impegna a
mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico-organizzative
indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto. È tale l’avvalimento
che ha ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale tra i quali, ad
esempio, la dotazione di personale dell’ausiliaria. Riguardo all’avvalimento di
garanzia non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i
beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale
dell’ausiliaria, essendo sufficiente che essa si impegni a mettere a
disposizione dell’ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria e il suo
patrimonio di esperienza. Diversamente, nell’avvalimento operativo è imposto
alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione
dell’ausiliata per eseguire l’appalto.
Dunque, l’avvalimento tecnico o operativo ha ad
oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria e
in specie i requisiti di capacità tecnico-professionale, inclusa la dotazione
di personale dell’ausiliaria (C.d.S., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243 e 2 agosto
2018, n. 4775; Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1339). Ciò, peraltro con l’avviso che
qualora la lex specialis di gara intenda il fatturato specifico quale
espressione della capacità tecnica e non già di solidità economico-finanziaria,
e per la dimostrazione di tale requisito si faccia ricorso all’avvalimento, si
è in presenza di un avvalimento non di garanzia, ma operativo, il che comporta
la necessità da parte dell’ausiliaria di una concreta ed adeguata messa a
disposizione di risorse determinate, affinché il suo impegno possa dirsi
effettivo (C.d.S., Sez. III, 9 marzo 2020, n. 1704; Sez. V, 19 luglio 2018, n.
4396).
Ha chiarito la
giurisprudenza che la rilevanza della distinzione va rinvenuta in ciò, che nel
primo caso (in cui l’impresa ausiliaria si limita a “mettere a disposizione” il
suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata
esperienza di settore), non è, in via di principio, necessario che la
dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a
specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e
determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di
beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla
ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a
disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il
patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un
concreto supplemento di responsabilità (Consiglio di Stato, sez. V, 30.10.2017
n. 4973; id., sez. III, 11.07.2017 n. 3422; id., sez. V, 15.03.2016 n. 1032).
In conclusione,
possiamo certamente affermare che pur facendo parte dello stesso tipo di
contratto, l’avvalimento di garanzia e l’avvalimento tecnico sono da
considerarsi istituti distinti, ognuno con propri requisiti e differenti
caratteristiche e regolamentazioni.
