Differenza tra Avvalimento e Subappalto
Introduzione
Le Pubbliche Amministrazioni richiedono specifici requisiti alle imprese per assegnare lavori, forniture e servizi pubblici tramite appalti o concessioni.
Questi requisiti sono necessari per partecipare alle gare di appalto e variano in base alle richieste dell’amministrazione.
Spesso, un’impresa potrebbe non soddisfare tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionali richiesti per ottenere un appalto pubblico, come il livello di fatturato minimo o il numero di dipendenti.
Tuttavia, l’impresa sprovvista di alcuni requisiti necessari può comunque concorrere alla gara.
Il Codice dei contratti pubblici offre due soluzioni: l’avvalimento e il subappalto.
Avvalimento
L’avvalimento consente all’impresa sprovvista di alcuni requisiti, di ottenerli in prestito da un’altra impresa, denominata ‘ausiliaria’, per partecipare alla gara.
L’ausiliaria, per il requisito assente, fornirà alla stazione appaltante una dichiarazione con la quale si impegna a fornire la parte mancante.
Nella dichiarazione, quindi, l’ausiliaria si impegnerà nei confronti dell’ente appaltante a fornire “in garanzia” all’impresa sprovvista i requisiti necessari per partecipare.
Quando l’avvalimento ha come oggetto requisiti di capacità economico-finanziaria, viene chiamato ‘Avvalimento di garanzia’.
In questo caso, viene ceduto in prestito un requisito economico-finanziario come il possesso di un determinato volume d’affari, di un determinato fatturato globale o in un certo settore di attività, o il possesso di una pregressa esperienza nelle gare con la Pubblica Amministrazione.
Quando l’avvalimento riguarda requisiti di capacità tecnico-professionale, prende il nome di ‘Avvalimento operativo’.
Nell’avvalimento operativo, il prestito del requisito può riguardare il possesso di un determinato numero personale, l’aver già realizzato uno o più appalti aventi ad oggetto una determinata prestazione, o il possesso di una certificazione di qualità (ad esempio le certificazioni UNI-EN-ISO).
Tuttavia, non è consentito ricorrere all’avvalimento per:
- i requisiti di ordine generale, come ad esempio l’assenza di condanne penali riportate o di gravi irregolarità contributive o fiscali;
- i requisiti di idoneità professionale a carattere strettamente personale;
- gli appalti nel settore dei beni culturali;
- gli appalti e le concessioni con una notevole complessità tecnologica, o con un’elevata complessità tecnica per la realizzazione di impianti, strutture o opere speciali.
Tipologie di avvalimento
L’avvalimento può essere utilizzato sia dalle singole imprese, sia da una pluralità di imprese, come nei casi di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi.
In quest’ultimo caso, l’avvalimento coinvolge le imprese che compongono il raggruppamento e si definisce avvalimento interno o infra-gruppo.
Quando l’avvalimento coinvolge invece imprese esterne al raggruppamento prende il nome di avvalimento esterno.
L’avvalimento si definisce plurimo (o frazionato) quando è possibile cumulare più requisiti mancanti, con diverse imprese, al fine di raggiungere la soglia richiesta dalla specifica gara.
L’avvalimento è vietato se il requisito che si intente ottenere in prestito proviene da:
- altre imprese concorrenti alla stessa gara;
- imprese sprovviste del requisito e che, a loro volta, lo richiedono in prestito ad altre (c.d. avvalimento a cascata);
- imprese che già hanno prestato un requisito ad un’altra impresa partecipante alla stessa gara.
Subappalto
Quando un’impresa si aggiudica un contratto pubblico per la realizzazione di lavori pubblici o per l’erogazione di forniture e servizi pubblici, può provvedere all’esecuzione delle singole prestazioni in via diretta o attraverso altre imprese, cioè attraverso il subappalto.
Ricorrendo allo strumento del subappalto, un’impresa sprovvista di determinati requisiti, che intende partecipare ad una specifica gara, può ricevere i mezzi necessari per eseguire il servizio richiesto.
Le prestazioni oggetto di un appalto possono essere affidate in subappalto ad un’altra impresa, ma solo fino al 40 per cento del totale della commessa.
Occorre anche che:
- il subappaltatore non partecipi alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore possieda adeguata qualificazione per le prestazioni che esegue;
- l’appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- l’appaltatore dimostri, in sede di partecipazione alla gara, l’assenza di motivi di esclusione per il subappaltatore, fornendo le relative dichiarazioni firmate dagli stessi subappaltatori.
- Le prestazioni affidate in subappalto non siano cedute ulteriormente in subappalto (c.d. subappalto a cascata).
Differenze e caratteristiche comuni
L’avvalimento ed il subappalto svolgono la medesima funzione, ovvero consentono di partecipare alle gare anche ad imprese di piccole o medie dimensioni, attraverso la cessione in prestito di determinati requisiti (avvalimento) o mediante l’affidamento di una parte della commessa ad un’altra impresa (subappalto).
Tuttavia, sono molteplici le differenze tra i due strumenti.
Per iniziare, avvalimento e subappalto differiscono per il momento in cui sono utilizzabili:
- l’avvalimento si colloca temporalmente nella fase della gara, poiché consente ad un’impresa di ottenere tutti i requisiti per partecipare alla stessa, anche se non è assicurato che tale impresa si aggiudichi la commessa;
- il subappalto, invece, si colloca temporalmente nella fase esecutiva, ovvero quando un’impresa, dopo essersi aggiudicata la gara, sceglie di far affidare ad un’altra impresa una parte dell’esecuzione dell’appalto.
Inoltre, differisce la responsabilità dell’impresa coinvolta nei confronti dell’ente pubblico, rispetto alla corretta esecuzione della commessa.
Nell’avvalimento, l’impresa ausiliaria che presta i requisiti, è solidalmente responsabile con l’impresa che ha ricevuto il requisito.
Nel subappalto, invece, il subappaltatore risulta come soggetto terzo sia nei confronti dell’affidatario dell’appalto, sia nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Il team Timone Services