Il Subappalto nelle Gare d’Appalto

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, l’istituto del subappalto ha subito profonde modifiche. Il subappalto, regolato dall’articolo 119, consente all’appaltatore di affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali, con mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Questo strumento, da tempo oggetto di regolamentazioni restrittive, ha ora visto una fase di liberalizzazione significativa, influenzata dalle normative europee che mirano a coinvolgere maggiormente le piccole e medie imprese nei contratti pubblici.


Evoluzione Normativa
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha eliminato il limite quantitativo del 30% e la distinzione tra attività subappaltabili e non, che erano state imposte per prevenire infiltrazioni criminali in un settore notoriamente vulnerabile. In passato, il subappalto era soggetto a restrizioni rigide, inclusi l’obbligo di mantenere prezzi unitari non inferiori del 20% rispetto al contratto principale. Con il nuovo codice, queste limitazioni sono state abolite, e le stazioni appaltanti hanno ora la discrezionalità di valutare, in base alle specificità dell’appalto, quali prestazioni possano essere subappaltate.


Motivazioni per le Limitazioni al Subappalto
Secondo il comma 2 dell’articolo 119, le stazioni appaltanti possono limitare il subappalto per tre motivi principali: garantire un maggiore controllo sulle attività di cantiere e sui luoghi di lavoro, assicurare la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori, e prevenire le infiltrazioni criminali. Questi criteri offrono una base motivazionale chiara e trasparente per l’imposizione di limiti, rispettando il principio di trasparenza e la tutela del mercato del lavoro.


Il Subappalto “a Cascata”
Una delle novità più rilevanti è la regolamentazione del subappalto “a cascata”, che permette alle prestazioni subappaltate di essere ulteriormente subappaltate, un aspetto precedentemente vietato. Il comma 17 dell’articolo 119 stabilisce che anche questo tipo di subappalto può essere soggetto a limitazioni, basate sulle stesse ragioni applicabili al subappalto standard. Questa novità richiede che le stazioni appaltanti giustifichino le limitazioni in modo chiaro e motivato, basandosi sulle specificità dell’appalto.


Requisiti per il Subappalto
Il nuovo codice conferma la necessità che il subappaltatore possieda le qualificazioni adeguate per le prestazioni da eseguire, e che non sussistano cause di esclusione previste dagli articoli 94-95 e seguenti del Codice. È altresì richiesto che l’appaltatore indichi, al momento dell’offerta, le parti di lavoro o i servizi che intende subappaltare, ottenendo l’autorizzazione della stazione appaltante.


Distinzione tra Subappalto e Cessione del Contratto
È fondamentale mantenere una netta distinzione tra subappalto e cessione del contratto. Quest’ultima, che implica il trasferimento della titolarità dei rapporti contrattuali, è considerata nulla secondo il comma 1 dell’articolo 119. Inoltre, non è permesso cedere a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensità di manodopera.


Conclusioni
La riforma del subappalto rappresenta un passaggio significativo verso una maggiore flessibilità nel settore degli appalti pubblici, pur mantenendo un’attenzione particolare alla trasparenza e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali. La responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti delle prestazioni e degli obblighi retributivi e contributivi rimane un principio cardine, assicurando la protezione dei lavoratori e l’integrità dei contratti pubblici.

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