Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o l’ associazione temporanea di imprese (ATI) nel diritto societario italiano, è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono al fine della partecipazione a una gare per l’affidamento di pubblici appalti e per la loro esecuzione.
Un’associazione temporanea di imprese è composta da un’azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l’incarico di trattare con il committente l’esecuzione di un’opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare di appalto.
L’associazione temporanea di imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 agosto 1977, n. 584, con la quale furono recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie 304 e 305 del 1971. L’introduzione fu poi confermata dal d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e dalla legge n. 109/94. Questi provvedimenti normativi sono stati abrogati dall’articolo 256 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1 luglio 2006, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 257 dello stesso decreto.
L’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un altro ente, ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese, denominata capogruppo, da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il lavoro da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante.
Il RTI può partecipare alla singola gara:
- costituito, se il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”;
- costituendo, se il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.
Le ATI possono essere di tre diversi tipi: orizzontale, verticale o misto.
Per raggruppamento orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata alla realizzazione di lavori della stessa categoria: si tratta di imprese tutte in possesso dello stesso grado di specializzazione con riferimento alla specifica categoria oggetto dell’appalto. In una tale ottica ciò che viene in rilievo è la suddivisione quantitativa pro quota dell’opera tra le imprese facenti parte del raggruppamento e ugualmente specializzate.
Nel raggruppamento orizzontale tutte le imprese partecipanti sono solidamente responsabili nei confronti dei subappaltatori, dei fornitori e della pubblica amministrazione.
L’associazione di imprese di tipo verticale si può formare quando un’impresa (mandataria) che sia capace per l’intera categoria prevalente ha bisogno di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.
Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento verrà qualificata per categoria e qualifica corrispondente alla parte di opera che la stessa dovrà realizzare. In questo caso le imprese mandanti hanno la responsabilità delle esclusive opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l’intera opera.
L’impresa capogruppo è solidamente responsabile con tutte le società mandatarie laddove, diversamente dal raggruppamento di tipo orizzontale, ciascuna mandataria è responsabile con la mandante unicamente per la parte di opera di relativa spettanza.
L’associazione di imprese di tipo misto sono costituite sull’associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili, vale a dire, due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta un’impresa mandataria capogruppo, alla quale si associano una o più imprese eterogenee per eseguire le prestazioni di lavori o di servizi separabili.
Per quanto concerne la durata, il periodo di vita di un’associazione temporanea di imprese di solito coincide con l’esecuzione dell’opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l’opera è conclusa e le diverse partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse, vale a dire con l’avvenuto incasso del corrispettivo finale.
Questo non esclude che un’Associazione Temporanea di Imprese costituita per la partecipazione a una gara di appalto possa, nel frattempo, rendersi partecipe di altre gare ed eventualmente aggiudicarsi altre commesse che prolungano la sua esistenza.
In conclusione si può quindi desumere che lo scopo principale del ricorso a questo istituto giuridico può essere visto nella necessità di partecipare a gare d’ appalto per le quali le singole imprese non possiedono in modo individuale i requisiti e le categorie o classifiche che il relativo bando richiede (nella maggior parte dei casi un fatturato globale o specifico).