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Raggruppamento Temporaneo di Imprese: un’analisi dettagliata

Introduzione

Le imprese che desiderano partecipare alle gare d’appalto devono essere in possesso di determinati requisiti, che variano in base alla dimensione ed alle caratteristiche di ogni gara.

In particolare, i suddetti requisiti possono essere di ordine generale e/o speciale, e riguardano specifiche tecniche, economiche o professionali

I requisiti previsti per ogni gara, si moltiplicano all’aumentare della portata dell’offerta e rappresentano sovente un ostacolo per l’adesione di imprese di piccole o medie dimensioni.

In questo caso, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese viene in soccorso dell’imprenditore.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Per Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), altresì denominato Associazione Temporanea di Imprese (ATI), si indica un istituto previsto nell’articolo 37 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006).

Il RTI rappresenta la modalità associativa di due o più imprese, ai fini di una partecipazione congiunta per la singola gara d’appalto.

Avvalendosi di una RTI, l’impresa sprovvista di uno o più requisiti necessari per la partecipazione alla gara, dispone comunque della facoltà di partecipare, insieme ad una o più imprese che soddisfino suddetti requisiti.

Gli operatori economici che aderiscono al raggruppamento temporaneo possono cumulare i propri requisiti, integrando le reciproche carenze.

La caratteristica principale del RTI è la sua temporalità: la rete d’impresa costituita perdura sino alla conclusione della gara alla quale si partecipa.

Infatti, il RTI si configura come una forma di collaborazione di tipo occasionale.

Funzionamento

Le imprese che decidono di associarsi e costituire un RTI devono individuare tra di loro un’impresa capogruppo, chiamata capofila o mandataria, mediante un mandato di rappresentanza.

L’assegnazione del mandato da parte delle altre aziende, chiamate contraenti o mandanti, può avvenire mediante scrittura privata autenticata o atto costitutivo pubblico.

La capofila è solitamente la più qualificata del raggruppamento e si incarica dell’onere di comunicare con la gestione appaltante.

In concomitanza della nomina della capofila, il raggruppamento nomina un rappresentante legale pro-tempore ed un manager di rete.

Modalità di partecipazione in RTI

Le imprese che si impegnano a partecipare ad una gara mediante raggruppamento presentano un’offerta di gara unica.

Nell’offerta, le imprese partecipanti sono tenute ad indicare:

  • La quota di qualificazione: che riguarda le caratteristiche soggettive del concorrente ed è cruciale per valutare la sua capacità di eseguire il lavoro assegnato.
  • La quota di partecipazione al raggruppamento: che riguarda la responsabilità di ciascun membro del raggruppamento, esprimendo la sua percentuale di coinvolgimento.
  • La quota di esecuzione delle prestazioni: che rappresenta la parte effettivamente da eseguire del lavoro in caso di assegnazione del contratto.

La ripartizione consente all’ente appaltante di poter effettuare le verifiche necessarie, garantendo al contempo che l’impresa mandataria sia effettivamente la scelta più adatta per assumere il ruolo di capofila.

RTI costituito e RTI costituendo

Un raggruppamento di imprese può concorrere all’appalto secondo due modalità.

Si parla di RTI costituito quando l’impresa mandataria ha già ottenuto il conferimento del mandato e firmerà l’offerta di gara in qualità di rappresentante del raggruppamento.

Nella RTI costituendo, invece, il mandato da parte della stazione appaltante non è stato ancora assegnato.

Di conseguenza, ciascuna impresa deve fornire una dichiarazione di impegno a formare un raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione. Poiché non c’è ancora un mandatario designato, tutte le imprese partecipanti devono firmare l’offerta di gara.

RTI verticale, orizzontale e misto

  • Il raggruppamento temporaneo di tipo verticale si caratterizza per la suddivisione qualitativa delle prestazioni oggetto dell’appalto.

In questo tipo di raggruppamento, l’impresa capofila coordina le attività del gruppo e si incarica di svolgere la prestazione principale.

Conseguentemente, le imprese mandanti si impegneranno a realizzare le prestazioni accessorie, limitatamente al proprio campo di interesse.

In questo caso, le imprese mandanti sono responsabili esclusivamente delle prestazioni o dei lavori afferenti al loro ambito di competenza. D’altra parte, la mandataria è responsabile per l’intero appalto.

  • Nel raggruppamento temporaneo orizzontale tutti gli operatori economici coinvolti svolgono la medesima tipologia di mansione.

In particolare, per le gare relative la fornitura di servizi, ogni impresa associata svolge la medesima tipologia di prestazione.

Per le gare relative a lavori, ogni impresa associata svolge lavori nella stessa categoria di qualificazione.

Le imprese coinvolte in questo tipo di raggruppamento condividono equamente la responsabilità verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori.

  • Il Raggruppamento Temporaneo Misto combina le caratteristiche dei raggruppamenti temporanei verticali e orizzontali.

Nello specifico, si tratta di un raggruppamento verticale in cui sub-raggruppamenti orizzontali eseguono lavori specifici.

Ogni sub-raggruppamento è solidalmente responsabile dei suoi lavori, mentre l’azienda mandataria è responsabile per l’intero appalto.

Vantaggi per Imprese e Pubblica Amministrazione

Il vantaggio rappresentato dai RTI per la PA si sostanzia nell’aumento del numero di imprese partecipanti alle gare, permettendole di scegliere l’offerta più vantaggiosa.

Per quanto riguarda gli operatori economici privati, i RTI permettono anche ad imprese di modeste dimensioni o recentemente costituite di partecipare alle gare d’appalto.

Il team di Timone Services

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